STATUTOART. 1 E' costituita in Torre Pellice (TO), via Servera 7/6, con riferimento all'art. 18 della Costituzione ed in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché in ossequio di quanto previsto dalla L. 537/1993, l'Associazione Culturale denominata “SOCIETA' EUROPEA DI ANALISI CORPOREA DELLA RELAZIONE”
Art. 2 Quest'associazione ha per fini: Il coordinamento degli studi e delle ricerche in Analisi Coproea della Relazione (psicoprofilassi mentale e sviluppo della personalità); Art. 3 Sede sociale: Art. 4 L'associazione è composta da: Art. 5 Ammissione: Art. 6 I Membri. Sono membri fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione. Sono membri onorari coloro che, per particolari meriti, si sono distinti nell'Associazione: sono dispensati dal pagamento della quota d'iscrizione. Sono membri benefattori , le persone riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per doni elargiti all'Associazione. Sono membri ordinari le persone che, avendo terminato la loro formazione, sono stati riconosciuti Analisti Corporei della Relazione dagli Analisti d ida tti responsabili della loro formazione e che si impegnano ad essere periodicamente sottoposti a supervisione dagli stessi d ida tti o dai loro sostituti. La lista degli Analisti d ida tti viene aggiornata ogni anno dall'Assemblea generale.
Art. 7 La quota annuale è di £. 200.000 (103,29 Euro). Sarà fissata ogni anno dal Consiglio direttivo. La quota associativa ha carattere personale e cioè intrasmissibile e non può essere oggetto di rivalutazione.
Art. 8 Espulsioni. Si perde la qualità di Membro per: dimissioni morte decisione del Consiglio Direttivo a causa del non pagamento della quota d'iscrizione, del non assolvimento delle supervisioni o per motivi gravi, dopo che l'interessato è stato invitato, tramite lettera raccomandata, a presentarsi di fronte alla Commissione per fornire spiegazioni.
Art. 9 Le risorse dell'Associazione comprendono: l'ammontare dei diritti d'iscrizione e le quote annuali, le sovvenzioni statali, degli enti territoriali e delle persone giuridiche, private e pubbliche, degli organismi internazionali, eventuali donazioni, proventi delle manifestazioni organizzate dall'Associazione (congressi, seminari, incontri ecc...) il ricavato della vendita di pubblicazioni scientifiche e tecniche (bollettini, riviste, opuscoli).
Art. 10 Consiglio Direttivo. L'associazione è diretta da un Consiglio di quattro membri. Sono eletti in Assemblea generale dai membri titolari e restano in carica tre anni. Sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri: un Presidente, un vicepresidente un tesoriere un segretario
Art. 11 Riunione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce una o più volte all'anno, su convocazione del Presidente, o su domanda di metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità il voto del presidente è decisivo. Tutti i membri del Consiglio che, senza giustificazione, non partecipano a tre riunioni consecutivamente, potranno essere considerati dimissionari. Nessuno può far parte del Consiglio, se non maggiorenne. Art. 12 Assemblea Generale L'assemblea ordinaria comprende tutti i membri dell'Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno alla data stabilita dall'Assemblea generale precedente o mediante convocazione per iscritto effettuata dal Presidente almeno 30 giorni prima. Il segretario convoca i membri dell'Associazione almeno un mese prima della data fissata. L'ordine del giorno è indicato sulla convocazione. Il Presidente assistito dai membri del Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea ed espone la situazione morale dell'Associazione. Il tesoriere rende conto della sua gestione e sottomette il rendiconto annuale all'approvazione dell'Assemblea. Dopo aver esaurito i punti all'ordine del giorno, si procede alla sostituzione, a scrutinio segreto, dei membri uscenti. In Assemblea Generale, dovranno essere trattate solo questioni previste dall'ordine del giorno. Art. 13 Assemblea Generale Straordinaria Se necessario, o su richiesta della metà più uno dei membri iscritti, il Presidente può convocare un'Assemblea Generale Straordinaria, avente per oggetto la modifica dei patti statutari o la destinazione del patrimonio associativo.
Art. 14 Regolamento Interno Il Consiglio Direttivo redigerà un regolamento interno che farà approvare Dall'Assemblea Generale. Tale regolamento è destinato a stabilire i vari punti non previsti dallo Statuto, in particolare quelli che concernono l'amministrazione interna dell'Associazione.
Art. 15 Scioglimento In caso di scioglimento pronunciato da almeno 2/3 dei membri presenti in Assemblea Generale, vengono nominati da questa uno o più liqu ida tori e l'attivo, se c'è, viene devoluto ad associazioni/e aventi analoga finalità. |