CODICE DEONTOLOGICOOBBLIGHI DELL'ANALISTA CORPOREO DELLA RELAZIONE Art. I/1 FORMAZIONE PROFESSIONALE. L'analista corporeo ha una formazione professionale approfondita, teorica e pratica, finalizzata alla creazione di una competenza pratica. Art. I/2 PROCESSO TERAPEUTICO PERSONALE. Lui stesso si è sottoposto ad un'analisi corporea approfondita. Questo percorso personale è distinto dalla formazione anche se ne è parte fondamentale. Art. I/3 FORMAZIONE CONTINUA. La sua formazione e il suo sviluppo personale devono essere oggetto di una costante rigenerazione durante tutta la sua carriera. Art. I/4 CONTROLLO E SUPERVISIONE. Si mantiene attraverso un sistema di supervisione e di controllo regolare e progressivo della sua pratica, garantito da un'analista corporeo qualificato. Art. I/5 AUTONOMIA PROFESSIONALE. L'analista corporeo non deve accettare condizioni di lavoro che intacchino la sua indipendenza professionale ed, in particolar modo, che gli impediscano di applicare i principii deontologici qui enunciati. Art. I/6 ATTITUDINE di RISERVATEZZA . L'analista corporeo, consapevole del suo potere, s'impegna ad assumere un'attitudine di riservatezza. Sta attento alle conseguenze dirette e indirette dei suoi interventi e , soprattutto, all'utilizzo che potrebbe essere fatto da terzi. Art. I/7 INFORMAZIONI SULL' ESERCIZIO DELLA SUA PROFESSIONE. Tutte le informazioni al pubblico (pubblicazioni, conferenze, trasmissioni radio-televisive, annunci...), sulla natura delle prestazioni fornite e sui risultati previsti dell'analisi, devono essere fatte rispettando una posizione di riservatezza e di rispetto della propria personalità. Art. I/8 APPARTENENZA ALLA SOCIETA' EUROPEA DI ANALISI CORPOREA. Solo i titolari possono avvalersi della loro appartenenza alla S.E.A.C. DOVERI DELL'ANALISTA DI FRONTE AL PAZIENTE Art. ll/1 QUALITA' DELLA PRATICA PROFESSIONALE. Dal momento in cui si è impegnato in un contratto analitico con una persona, l'analista corporeo s'impegna ad assicurargli personalmente le migliori condizioni per lo sviluppo della sua analisi. Art.ll/2 RICHIESTA A TERZI. A questo scopo, se lo ritiene utile, farà appello alla collaborazione di terzi. Art.ll/3. DOVERE DI RISERVATEZZA. Consapevole della relazione molto particolare che lo lega ai suoi pazienti, l'analista corporeo osserva un'attitudine di riservatezza in tutte le circostanze. Art. ll/4 : ASTINENZA SESSUALE. L'analista corporeo si astiene da ogni relazione sessuale con i suoi pazienti durante e dopo la fine dell'analisi. Si astiene anche da tutte le relazioni personali fuori dal contesto analitico. Art. ll/5 RISPETTO DELL'INDIVIDUO. L'analista corporeo rispetta l'integrità e i valori personali del paziente nel quadro del processo di cambiamento. Art. ll/6 RESPONSABILITA' DEL CLIENTE. L'analista corporeo deve attirare l'attenzione del paziente sulla propria responsabilità e sulla necessità di una cooperazione attiva e permanente di quest'ultimo nel suo processo analitico e il rispetto delle regole fondamentali. Art. ll/7 SICUREZZA FISICA. All'interno della propria pratica, l'analista instaura una regola di non violenza nei confronti delle persone e dei beni. Art. ll/8 ONORARI. Ogni analista corporeo fissa lui stesso i suoi onorari in coscienza. Art. ll/9 SEGRETO PROFESSIONALE. L'analista corporeo è sottoposto alle regole usuali del segreto professionale che si estende a tutto ciò che ha visto, sentito o compreso nel corso della sua pratica. Art.ll/10 GARANZIA DELL'ANONIMATO. L'analista corporeo prende tutte le precauzioni necessarie per garantire l'anonimato delle persone che lo consultano o lo hanno consultato. Art. ll/11 SEGRETO PROFESSIONALE E CO-TERAPIA. Se altra persona interviene professionalmente sull'analizzante, l'analista corporeo non può condividere le sue informazioni se non previo accordo con il paziente. Questo accordo è implicito in un processo di co-terapia. Art. II/12 GRUPPO, ANONIMATO E DISCREZIONE. In sedute collettive, l'analista corporeo prescrive ai membri del gruppo l'obbligo del segreto relativo all'identità dei partecipanti e della discrezione sullo svolgimento delle sedute. Art. II/13 PROTEZIONE DEI PARTECIPANTI. A ogni incontro di analisi corporea e per tutta la durata dell'incontro, l'analista corporeo impedisce il passaggio all'atto sessuale tra i partecipanti e ogni atto fisico dannoso a persone e a cose. Art. II/14 LIBERTA' D'IMPEGNO DA PARTE DELL'ANALISTA CORPOREO. L'analista corporeo non è sempre tenuto ad impegnarsi in un processo di analisi. Art. II/15 CONTINUITA'. L'analista corporeo deve assicurare la continuità del proprio impegno nel processo analitico o di facilitarne i modi. Art. II/16 SCELTA DELL' ANALISTA CORPOREO. L'analista corporeo rispetta e facilita la libera scelta dell'analista da parte dell'analizzante. Art. II/17 CAMBIAMENTO DI ANALISTA CORPOREO. L'analista corporeo è consapevole dei particolari legami intercorsi in una precedente analisi attuata da un confratello. Nel caso di un consulto fatto in vista del cambio d'analista corporeo, egli faciliterà l'analisi tenendo in considerazione la difficoltà sorta precedentemente. RAPPORTO DELL'ANALISTA CORPOREO CON I SUOI CONFRATELLI CON GLI ALTRI PROFESSIONISTI DELLA SANITA' E CON LE ISTITUZIONI. Art.III/1 INFORMAZIONE DEONTOLOGICA . Il codice deontologico degli analisti corporei è pubblico. Art.III/2 PERSONALE AGGIUNTO. L'analista corporeo fa rispettare il presente codice alle persone che lo circondano. Art.III/3 APPARTENENZA ALL'ISTITUZIONE. Il fatto, per un analista corporeo, di essere legato a un centro di cure, di formazione, a un luogo di vita o di appartenere a delle strutture sociali o associative non dovrà interferire con l'applicazione delle presenti regole deontologiche. Art. III/4 CONTROLLORI, SUPERVISORI, FORMATORI. Gli analisti corporei che esercitano dei controlli, delle supervisioni o delle attività d ida ttiche devono farsi debitamente identificare dai rispettivi gruppi. Art. III/5 REGOLE DI CONFRATERNITA. Dato che nessuna pratica o istituzione può pretendere l'esclusività o il primato sulle altre nella competenza analitica, il praticante è tenuto al dovere di riservatezza nei confronti dei confratelli. Art. III/6 CAMBIO DI ANALISTA CORPOREO. Quando un analista corporeo è informato che un analizzante desidera lasciarlo per proseguire la sua analisi con un confratello, deve avvertirlo. Quando un analista corporeo è contattato da una persona che è in analisi da un confratello non può accettarla, se non dopo averne concordato il passaggio con l'altro. APPLICAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO Art. IV/1 RUOLO DELLA COMMISSIONE DI DEONTOLOGIA. In materia di deontologia la commissione interna alla SEAC ricopre un ruolo di informazione, di prevenzione, di consiglio e di esame delle richieste. Art.IV/2 INFRAZIONE ALLE REGOLE DEONTOLOGICHE. In seguito alla domanda dell'interessato, su querela interna o esterna, la commissione di deontologia è a disposizione dell'analista corporeo o del querelante per esaminare detta querela. Art. IV/3 SANZIONI. La commissione di deontologia, stabilendo la gravità dell'infrazione, avrà il potere di deliberare a discrezione: un richiamo all'ordine, un avvertimento o un biasimo, o di stabilire la sospensione temporanea o definitiva dell'analista corporeo. Per quanto riguarda l'esclusione temporanea o definitiva, la delibera della commissione dovrà essere ratificata con un voto dal consiglio direttivo con la maggioranza dei tre quarti. Quali che siano le istanze, si dovranno obbligatoriamente ascoltare l'analista corporeo interessato e i suoi eventuali difensori. Art. IV/3 PROCEDURE. Su proposta della commissione deontologica, il Consiglio d'Amministrazione stabilirà un regolamento di procedure dettagliato per l'applicazione degli art. IV/2 e IV/3, concernenti le infrazioni e le sanzioni.
DIRITTI E DOVERI DELL'ANALISTA CORPOREO NEI CONFRONTI DELLA SEAC. Possono praticare questo metodo e definirsi Analisti Corporei della Relazione solo le persone aderenti alla SEAC. L'Analista Corporeo ha diritto: di avvalersi della sua appartenenza alla SEAC e di utilizzare la sigla e il logo della Società. di partecipare all'elaborazione e all'evoluzione delle strutture e degli obbiettivi della SEAC. di chiedere una supervisione o un colloquio con il suo d ida tta. di assistere gratuitamente a un incontro condotto da un altro analista nella misura in cui questi lo accetti. di rappresentare la SEAC nei congressi, conferenze e incontri professionali informandone anticipatamente il Presidente. Può eventualmente chiedere il rimborso totale o parziale delle spese sostenute in quell'occasione. La sua appartenenza alla SEAC è vincolata da: pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea generale. accettazione e rispetto del codice deontologico supervisioni periodiche: a inizio carriera : di norma, 3 supervisioni distribuite su 5 anni, se possibile con lo stesso gruppo in modo da seguirne l'evoluzione nei diversi stadi. in seguito: una supervisione nel lavoro di coppia di norma, una supervisione ogni due o tre anni .
Il non rispetto di questi doveri comporta l'esclusione dalla SEAC. |